Per la Corte di Cassazione incidenti di minimo rilievo non giustificano l’addebito di responsabilità alla scuola, né gli oneri processuali che ne conseguono
Non è possibile ritenere responsabile il docente o la scuola (e di conseguenza il Miur) in caso di micro frattura riportata da una studentessa mentre giocava a pallavolo nella palestra dell’istituto durante l’ora di educazione fisica.
Infatti, danno diritto al risarcimento del danno soltanto quegli eventi che possono essere considerati “prevedibili” da parte dei docenti e della scuola.
Non è, invece, questo il caso trattato dalla Corte di Cassazione, con sentenza n. 11188/2015: una studentessa, durante l’allenamento nell’ora di ginnastica, aveva colpito male la palla, provocandosi una frattura ad un dito, che benché abbia prodotto 1-2% di invalidità permanente, viene considerato comunque dalla Cassazione un “danno di minima entità e inevitabile se non tramite il divieto assoluto per gli allievi di svolgere attività sportiva”.
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