Nel
PROGETTO TECNICO, NUOVI GIOCHI DELLA GIOVENTU’, A.S. 2025/2026
al punto
7. CERTIFICAZIONI MEDICHE
si legge che
Le alunne e gli alunni, le studentesse e gli studenti partecipanti agli eventi provinciali e regionali dei Nuovi Giochi della gioventù devono essere tutti in possesso del certificato di idoneità all’attività sportiva non agonistica
ATTENZIONE!!
Gli estensori del suddetto PROGETTO TECNICO sembrano dimenticare che nel decreto del 24 aprile 2013 (https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2013/07/20/13A06313/sg) del Ministro della Salute e del Ministro per gli Affari Regionali, il Turismo e lo Sport “Disciplina della certificazione dell’attività sportiva non agonistica e amatoriale e linee guida sulla dotazione e l’utilizzo di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita” vengono definite, all’art. 3, attività sportive non agonistiche quelle praticate dai seguenti soggetti:
a) gli alunni che svolgono attività fisico-sportive organizzate dagli organi scolastici nell'ambito delle attività parascolastiche,;
b) coloro che svolgono attività organizzate dal CONI, da società sportive affiliate alle Federazioni sportive nazionali, alle Discipline associate, agli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, che non siano considerati atleti agonisti ai sensi del decreto ministeriale 18febbraio 1982;
c) coloro che partecipano ai giochi sportivi studenteschi nelle fasi precedenti a quella nazionale.
L'allegato H del DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 luglio 2000, n. 272
specifica che si intendono attività parascolastiche, di cui alla lettera a) sopra citata, le attività fisico sportive inserite nei Piani Triennali dell’Offerta Formativa (P.T.O.F.) svolte in orario extracurricolare, con partecipazione attiva e responsabile dell'insegnante, finalizzate alla partecipazione a gare e campionati e caratterizzate da competizioni tra atleti.
Nel dubbio interpretativo riguardo la lettera c) la Regione Lazio, con nota prot. n. 1050228 del 27-12-2019, ha chiesto al Ministero della Salute un parere, al fine di chiarire, cosa si intende per “fasi precedenti a quella nazionale”. Il Ministero della Salute, con nota prot. 4032 del 10.02.2020, a firma del Direttore Generale della Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria, si è espresso come di seguito riportato “Il decreto non fa alcuno specifico riferimento alle fasi provinciali e regionali dei giochi sportivi studenteschi, non consentendo, quindi, di escludere dall’obbligo di certificazione coloro che partecipano a campionati studenteschi anche nell’ambito di attività d'Istituto”.
Pertanto invito fortemente le colleghe e i colleghi ad agire in autotutela acquisendo sempre il certificato di idoneità all’attività sportiva non agonistica anche per le fasi di Istituto.
NOTA. Sempre l'allegato H del DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 luglio 2000, n. 272
specifica che non necessitano di certificazione le attività ginnico-motorie con finalità ludico-ricreative, ginnico-formative, riabilitative o rieducative, praticabili a prescindere dall'età e senza controllo sanitario preventivo obbligatorio. Inoltre poiché nella scuola elementare i Giochi Sportivi Studenteschi sono limitati alla fase di Istituto e hanno carattere educativo, formativo e mai competitivo anch'esse non necessitano di certificazione.
Quindi la domanda: come si configurano le attività previste dal PROGETTO TECNICO, NUOVI GIOCHI DELLA GIOVENTU’, A.S. 2025/2026 per la SCUOLA PRIMARIA?















