La sentenza precisa che vi può essere solo un rimprovero e non responsabilità penale dell’accaduto.
La CislScuola riporta la sentenza n. 13310 del 21.3.2013 della V Sezione Penale della Corte di Cassazione che ha deliberato che: “in caso di infortunio del bambino a scuola durante un esercizio di ginnastica, l’insegnante che non si accorge della gravità del danno non è punibile per omissione di soccorso, ma al massimo può essere oggetto di rimprovero”, ribaltando la sentenza della Corte d’Appello di Perugia che aveva condannato la docente alla pena di giustizia ed al risarcimento del danno.
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